Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter riceverai aggiornamenti periodici sulle principali novità in ambito tributario e societario.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Gennaio 2019
La legge di conversione del D.L. 119/2008 enumera, tra le misure di pacificazione, una sanatoria per le “irregolarità formali” commesse dai contribuenti. La norma permette di sanare “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018”. Il versamento richiesto è di 200 euro per ciascun periodo di imposta in 2 rate di pari importo con scadenza 31.05.2019 e 2.03.2020.
Oltre al versamento, la regolarizzazione richiede anche “la loro rimozione”. Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure;
- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (19.12.2018).
Infine, si segnala che chi non aderirà alla sanatoria sarà esposto, con espressa deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, alla proroga di 2 anni dei termini di decadenza, limitatamente alle violazioni formali commesse fino al 31.12.2015.
Il solito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità di attuazione della norma.
Già a una prima lettura del provvedimento emerge una domanda: quali sono le violazioni formali regolarizzabili? Non si trova infatti né una definizione di “violazione formale”, né un elenco di fattispecie.
Fin qui la dottrina ha individuato come violazioni formali quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma che, comunque, arrecano pregiudizio alle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria. Si ricorda che le violazioni meramente formali, ossia che non incidono sull'adempimento tributario e che non recano pregiudizio per l'Erario, non sono punibili ex art. 6 D.Lgs. n. 472/1997 e art. 10 L. 27.07.2000, n. 212.
Sarà probabilmente l'Agenzia a dettare regole più specifiche. Parrebbe, comunque, che le sanzioni formali comprenderanno tutte quelle non collegate al tributo, nonché quelle comminate al soggetto diverso dal contribuente.
Ma come si comporteranno i contribuenti riguardo questa sanatoria? Difficile dirlo. Anzitutto occorrerà valutare l'approccio dell'Agenzia nel circoscrivere l'ambito di applicazione, nonché nel definire gli adempimenti richiesti per la rimozione delle violazioni.
L'esperienza comune insegna che le violazioni (sicuramente) formali non sono all'ordine del giorno per il semplice motivo che gli accertamenti di carattere sostanziale assorbono, per il principio di progressione, anche quelle formali. Tuttavia, il sistema tributario prevede sanzioni che, se non sanate, e qualificate formali, possono raggiungere importi anche molto elevati e reiterati, come quelle per l'errata applicazione del reverse charge.
Inoltre, occorre tener conto dell'allungamento del periodo di accertamento in caso di mancata adesione, che è comunque limitato alle sanzioni sanabili (da individuare) e solo a quelle commesse fino a tutto il 2015.

Gennaio 2019
Con la L. 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la “legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni, contenute nella legge.
Per un maggior approfondimento vai al link: La Legge di bilancio 2019-Sintesi

07 Maggio 2018
Con la circ. 30.4.2018 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in ordine alle novità contenute nella L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) in tema di fatturazione elettronica e pagamento delle cessioni di carburanti.

07 Maggio 2018

Il Parlamento Europeo, nell’aprile 2016, ha approvato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) (Regolamento (UE) 2016/679), che sarà applicabilea partire dal 25 maggio 2018.

Il GDPR, che offre una maggiore tutela alle persone fisiche e rende le aziende più responsabili nell’uso dei dati personali, rappresenta lo sviluppo più importante nella legislazione relativa alla protezione dei dati.

Ultime news

STUDIO MILANO

Via Roald Amundsen n. 5

02.48712973

Contatti