16 Aprile  2014

In caso di costituzione in giudizio del contribuente prima del decorso di 90 giorni dalla presentazione del reclamo, l’Ufficio eccepisce l’improcedibilità del ricorso, opponendosi alla trattazione anche dell’eventuale istanza di sospensione cautelare avanzata dalla parte. Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, in caso di atto soggetto a reclamo, decorre sempre dal novantesimo giorno dalla proposizione del reclamo stesso, a prescindere dalla data dell’eventuale anticipato rigetto dell’istanza da parte dell’Ufficio.

In pendenza di procedura di reclamo, l’Ufficio si astiene dall’affidare il carico tributario all’agente della riscossione ovvero comunica la sospensione della riscossione al concessionario di Equitalia, a meno che non ravvisi la sussistenza di un fondato pericolo per la tutela del credito erariale.

Sono alcune delle interessanti considerazioni svolte dall’Agenzia delle entrate, nella circolare 12 febbraio 2014 n.1/E, a commento delle modifiche apportate all’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013). Va peraltro avvertito che, come accade ogni qualvolta si discute di materia processuale, i chiarimenti di prassi sono sempre soggetti alla valutazione critica del giudice tributario, il quale è ovviamente libero di disattenderli.

Entrata in vigore della novella. La prima notazione riguarda l’individuazione dell’entrata in vigore delle modifiche in discussione. Secondo le Entrate, queste trovano applicazione a partire dagli atti notificati dal 2 marzo 2014 (sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge n. 147). Sul punto, va però osservato che il 2 marzo è domenica di tal che il primo giorno utile diventa il 3 marzo. Va peraltro segnalato come, sempre secondo il documento di prassi, ciò che rileva sia la data in cui la notifica si è effettivamente perfezionata nei riguardi del contribuente. Pertanto, in presenza di atto spedito prima del 2 marzo ma ricevuto dal destinatario oltre tale data, si applicheranno le regole previste dalla legge di stabilità. In caso di istanza di rimborso, il ricorso contro il silenzio-rifiuto ricade nell’ambito della disciplina in esame qualora alla data del 2 marzo (rectius del 3 marzo) non sia ancora decorso il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto.

Improcedibilità del ricorso. In forza delle innovazioni in esame, in caso di costituzione in giudizio anteriore al decorso del termine per lo svolgimento della procedura di reclamo (90 giorni), il ricorso non è più inammissibile ma può essere dichiarato improcedibile dal giudice, su indicazione dell’Agenzia delle Entrate. L’eccezione è di norma contenuta nelle memorie di costituzione in giudizio, il cui termine di presentazione scade dopo 150 giorni dalla proposizione del ricorso/reclamo. Se però il giudice tributario dovesse fissare l’udienza prima del decorso del suddetto termine, l’Ufficio, in sede di costituzione in giudizio anticipata rispetto alla data dell’udienza, ne chiede il rinvio a una data successiva al decorso del termine per la conclusione della procedura di reclamo. Laddove la richiesta di rinvio dovesse essere respinta dal giudice, la successiva sentenza, secondo la circolare, potrà essere impugnata anche per violazione dell’articolo 17-bis Dlgs 546/1992. La medesima eccezione di improcedibilità potrà essere mossa in sede di eventuale trattazione dell’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato, presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 47 del Dlgs 546/1992. Secondo le Entrate, infatti, un ricorso improcedibile non può neppure essere esaminato in sede cautelare.

Sospensione della riscossione. Un’altra importante novità è rappresentata dalla disposizione secondo cui, in pendenza della procedura di reclamo, il pagamento delle somme pretese nell’atto impositivo è sospeso. Questo comporta, conferma il documento di prassi, che l’Ufficio: a) in presenza di un accertamento esecutivo, non procede all’affidamento del carico tributario all’agente di riscossione; b) in presenza di una cartella di pagamento, comunica all’agente di riscossione la sospensione del pagamento; c) in presenza di un accertamento “ordinario” non procede all’iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dovute. La sospensione tuttavia non opera laddove l’Ufficio ravvisi il fondato pericolo per la riscossione del credito erariale, che costituisce il presupposto dell’iscrizione a ruolo straordinaria, di cui all’articolo15-bis del Dpr 602/1973. In tale eventualità, si ricorda, si rende dovuta la totalità delle somme accertate, comprese sanzioni e interessi.

Termine per la costituzione in giudizio. L’Agenzia delle entrate segnala un’altra rilevante modifica introdotta con la legge di stabilità. Si tratta delle regole relative al computo dei termini per la costituzione in giudizio e del periodo di durata della fase di reclamo. Sotto il primo profilo, la costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla proposizione dell’istanza di reclamo, anche se l’Ufficio ha rigettato ovvero accolto parzialmente il reclamo prima di tale decorso temporale. Al contrario, nella disciplina previgente, il provvedimento di rigetto dell’Ufficio comportava l’anticipata decorrenza del termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio. Si evidenzia inoltre che nel conteggio dei 90 giorni di durata della fase di reclamo occorre fare applicazione delle regole processuali, con l’effetto che durante il periodo feriale vi è interruzione dei termini.

Ricorso contestuale contro l’agente di riscossione. Il documento di prassi ritiene infine che, in presenza di ricorso proposto contestualmente contro l’Agenzia delle entrate e contro l’agente della riscossione (ad esempio, ricorso contro il ruolo e la cartella di pagamento), occorre comunque attendere 90 giorni prima di costituirsi in giudizio, anche nei riguardi dell’agente della riscossione.

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