16 settembre 2014
Con la pubblicazione sulla G.U 12.9.2014 è entrato in vigore, a decorrere dal 13.09.2014, il DL n. 133/2014 (decreto Sblocca Italia). Una disposizione di particolare importanza è novellata nell'art. 21 del decreto ed enuncia che per gli acquisti di unità immobiliari effettuati dall'01.01.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati) è possibile usufruire di una specifica deduzione dal reddito complessivo.
In particolare l'agevolazione, nella misura del 20% del prezzo di acquisto (fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000) dell'immobile ovvero dell'ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori è riconosciuta per le spese:
* di acquisto di unita immobiliare di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d) DPR n.380/2001, cedute dalla stessa impresa di costruzione/ristrutturazione e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento;
* per prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, per la costruzione di unità immobiliare su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
La deduzione va ripartita in 8 quote annuali di pari importo ed è riconosciuta a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.
Caratteristiche dell'immobile agevolato.
* destinazione residenziale non di lusso, ovvero immobili di categoria A, ad eccezione di A/1, A/8, e A/9;
* prestazioni energetiche di classe A o B;
* destinazione, entro 6 mesi dall'acquisto o dall'ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e con carattere continuativo.
In merito alla locazione è necessario che il canone non sia superiore a quello definito dai c.d. contratti a "canone concordato" (ex art.2, comma 3, Legge n. 431/98) o a "canone speciale" (ex art.3, comma 114, Legge n. 350/2003) o a quello previsto dalla convenzione-tipo stipulata per il rilascio della licenza a costruire edilizia abitativa convenzionata (ex art.18, DPR n. 380/2001).
Qualora il contratto di locazione si dovesse risolve, per motivi non imputabili al locatore, prima del decorso del suddetto periodo, la deduzione non viene meno se, ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla data di risoluzione del precedente contratto.
