03 Novembre 2015
La legge di Stabilità 2016 interviene, a largo raggio, per migliorare la competitività e la crescita del sistema produttivo.
La norma che certamente arrecherà nell’immediato indubbi benefici è quella del “super ammortamento”, e cioè la possibilità, per imprese e professionisti, di aumentare del 40% il costo di acquisto di un investimento in beni strumentali nuovi ammortizzabili preso a base per l’ammortamento o per la deduzione dei canoni di leasing.
Con il disegno di legge di stabilità, il governo prova a stimolare gli investimenti di imprese e professionisti con il meccanismo cosiddetto del «superammortamento» al 140 per cento, consentendo di maggiorare la quota deducibile di un nuovo investimento e riducendo così il carico fiscale.
Per scongiurare il rischio di un’impasse nelle decisioni di acquisto in questa parte finale del 2015, il governo ha subito segnalato che il premio fiscale sulle quote di ammortamento varrà per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi già dallo scorso 15 ottobre. Si apre così, fino alla fine di quest’anno, una fase delicata per imprese e professionisti, che dovranno decidere senza però avere a disposizione una norma in vigore e definitiva. È quindi necessario, per chi desidera sfruttare da subito l’opportunità e farla così valere già nel bilancio 2015, adottare alcune accortezze che potranno garantire l’effettivo accesso al super-ammortamento.
Requisiti di base Un aspetto da curare con particolare attenzione è quello della documentazione necessaria. L’investimento si considera realizzato alla data in cui il costo si considera sostenuto fiscalmente e dunque nel momento della consegna o spedizione del bene o dell’ultimazione della costruzione per i macchinari e gli impianti realizzati in appalto. Se sono previste clausole che rinviano il passaggio della proprietà a un evento successivo alla consegna (ad esempio il collaudo), il momento rilevante coincide con la data di quest’ultimo. Non è invece importante il pagamento, che può avvenire (in tutto o in parte) anche in data successiva al periodo agevolato, oppure essere stato effettuato anticipatamente. Se - come promesso dal governo - verrà definitivamente confermata dal Parlamento la rilevanza degli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015, entreranno nel bonus le consegne di beni (o gli appalti ultimati) a partire da tale data e fino a tutto il 31 dicembre 2016.
Le condizioni Gli investimenti rilevano anche se effettuati mediante locazione finanziaria; si tratta di un criterio generale (assimilazione del leasing all’acquisto diretto) più volte affermato in precedenti norme agevolative che trova applicazione anche qualora le singole leggi non lo dispongano espressamente. Anche per il leasing, la data dell’investimento coincide con la consegna del bene all’utilizzatore. L’incentivo si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammortizzabile. Per poterlo sfruttare occorre dunque che il processo di ammortamento venga avviato, il che richiede anche l’entrata in funzione del bene entro il termine dell’esercizio. Diversamente, ferma restando la necessità di verificare che il costo sia sostenuto entro il periodo agevolato, la maxi deduzione (che opererà in via extracontabile) scatterà solo dall’anno successivo. Questa regola non vale per i lavoratori autonomi che ammortizzano il bene strumentale già all’atto dell’acquisto.
Esclusi La maggiorazione non si applica ai fabbricati, ai beni con coefficiente inferiore al 6,5% e a taluni cespiti specificamente individuati.
Auto con benefici differenziati
Auto di imprese e professionisti con maxi ammortamento ad effetti differenziati a seconda dell’utilizzo del bene. La deduzione derivante dall’incentivo previsto dal Ddl di stabilità per le autovetture può variare tra il 40% del costo effettivo, per i veicoli impiegati come beni strumentali, e l’8% di 18.076 euro per le auto non assegnate. Per i leasing, deduzione accelerata a due anni per le auto in benefit a dipendenti, mentre resta da chiarire come la maggiorazione del limite di costo impatti sul calcolo dei canoni deducibili.
Auto e 140 per cento
La maggiorazione degli ammortamenti per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Il bonus ricomprende dunque, in via ordinaria, anche le autovetture, siano esse a deducibilità piena o limitata. La norma incrementa, sempre del 40%, anche i tetti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’articolo 164 del Tuir per la deduzione di ammortamenti e canoni di leasing (18.076 euro o 25.823 euro per gli agenti). Senza quest’ultima previsione, infatti, il maggior ammortamento del 40% sarebbe stato fruibile solo per le auto strumentali e in benefit, mentre per quelle a deduzione limitata esso avrebbe riguardato solo i beni di costo inferiore ai descritti limiti.
Restano ferme, anche per ammortamenti e leasing, le percentuali di deducibilità indicate nelle lettere b) e b-bis, articolo 164 (20%, 70% o 80% rispettivamente per auto non assegnate, auto in benefit, e veicoli degli agenti).
Bonus differenziati
Il maxi ammortamento del 140%, amplificando la quota fiscalmente deducibile, produce effetti differenziati a seconda dell’utilizzo dell’auto. Per le auto a deducibilità integrale (impiegate come strumentali nell’attività propria o ad uso pubblico, come quelle di noleggiatori, autoscuole o taxisti), l’agevolazione è identica a quella di ogni altro cespite: deduzione pari al 40% del costo ripartita nell’arco di durata (fiscale) dell’ammortamento (cinque esercizi, considerando la quota del 12,5% nel primo anno). Con l’attuale aliquota Ires il risparmio fiscale (Srl e Spa) è dell’11%, ma può salire fino al 18% per imprese Irpef con redditi elevati.
Per le auto concesse in benefit a dipendenti, il maxi ammortamento è sempre pari al 40% del costo effettivo, ma la deduzione è limitata al 70% di tale ammontare, quindi un bonus netto pari al 28% del costo (risparmio Ires 7,7%), da ripartire temporalmente come sopra. Ad esempio per un veicolo assegnato, di costo pari a 35.000 euro, la deduzione è di 9.800 euro. Più complessi sono i conteggi per le auto non assegnate, che hanno un tetto di costo di 18.076 euro (25.823 per gli agenti). La norma aumenta del 40% questo limite, con la conseguenza che se il costo effettivo è inferiore alla soglia, il maxi ammortamento è pari al 40% del costo, mentre se il costo supera 18.076 euro, il maxi ammortamento è fissato al 40% di quest’ultimo importo (cioè a 7.230 euro). La deducibilità resta ferma al 20% e così la deduzione effettiva sarà pari all’8% di 18.076 euro (cioè 1.446 euro) o del costo, se inferiore. Con un risparmio Ires di 398 euro, pari a un modesto 2,2%.
Leasing variabile
Il recupero del bonus 40%, in caso di leasing, viene accelerato per le auto strumentali o per quelle in benefit in quanto la deduzione dei canoni (e così pure quella del 40%) avviene in un arco temporale di 24 mesi (metà dell’ammortamento). Per i veicoli non assegnati, invece, il recupero è sempre su 48 mesi. In caso di leasing, il maxi ammortamento riguarda, pur in assenza di precisazioni normative, solo la quota capitale dei canoni (oltre, si ritiene, il prezzo di riscatto), così tale da dedurre a fine periodo il 40% del costo del concedente.
Per i leasing di auto a deducibilità limitata, con costo superiore alla soglia di 18.076 euro, sorge invece più di un dubbio su quale sia l’esatto conteggio da svolgere. Letteralmente l’aumento del 40% riguarda il limite di costo (che passa da 18.076 a 25.306 euro) su cui parametrare i canoni rilevanti fiscalmente, e dunque esso finisce per incrementare anche la quota di interessi impliciti. In pratica, sempre letteralmente, la formula sarebbe la seguente (canone x 25.306 : costo effettivo). In alternativa, abbandonando il dato letterale, e avvicinandosi al criterio previsto per i beni per i quali rileva il costo effettivo, si potrebbe invece ipotizzare di aggiungere al canone fiscale ordinario (ragguagliato, interessi compresi, a 18.076 euro) il 40% della sola quota capitale calcolata su 18.076 euro (7.230 euro).
Lo Studio rimane a disposizione di coloro che volessero approfondire l'argomento.
