26 giugno 2014
Il DL. n. 91/2014 (c.d.decreto competitività) prevede l'introduzione di un credito d'imposta del 15% per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.
Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, purchè di importo unitario superiore a € 10.000,00
Il bonus è riconosciuto sotto forma di credito di imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali nuovi realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti effettuati nel 2014) (2010-2014 per gli investimenti effettuati nel 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmentica che rileva è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto.
Possono usufruire del bonus anche i soggetti neo costituiti nel 2014 o nel 2015, in questo caso si terrà conto del valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
Dall'agevolazione sono esclusi gli investimenti in immobili, autovetture, computer ed i beni usati.
Il credito d'imposta del 15% è utilizzabile dal 01 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è compensato esclusivamente mediante F24. In pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal 01 gennaio 2016.
In ultimo ricordo che il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile IRAP.
E' prevista la revoca dell'agevolazione qualora i beni siano ceduti (o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) prima del secondo esercizio successivo a quello di realizzazione dell'investimento, o se i beni medesimi, prima di 4 anni, saranno collocati in strutture produttive estere.
In caso di revoca, il credito indebitamente fruito, dovrà essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi precedenti.
