26 novembre 2014
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 20.11.2014 ha affermato che, non è causa di nullità, la verifica in azienda che dura più di 30 giorni poichè il termine imposto dalla norma è un termine ordinatorio e non perentorio.
La ricorrente impugnava l'atto di accertamento sollevando la nullità della verifica stessa eseguita in violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 12 dello Statuto del contribuente. In particolare, secondo la ricorrente, era stato violato il comma 5 della predetta norma, in quanto la permanenza dei verificatori (protrattasi oltre i 30 giorni) non poteva superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Contro le decisioni della commissione tributaria provinciale e regionale, che accoglievano la tesi del ricorrente, l'Amministrazione proponeva ricorso in Cassazione, che ha confermato la validità dell'operato dei verificatori, affermando che il termine di permanenza presso la sede del contribuente è meramente un termine ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso.
In ultimo voglio ricordare che il legislatore, con il Dl 70/2011, ha "chiarito" che ai fini del computo dei giorni, devono essere considerati quelli di effettiva presenza dei funzionari presso la sede del contribuente.
