17 marzo 2016

La legge di stabilità 2016 (art.1 commi da 76 a 84 della Legge 208/2015) ha introdotto il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, cd. leasing prima casa. Ha previsto, dunque, la possibilità di acquistare la prima casa con un contratto di leasing in alternativa all'ordinario mutuo bancario.

 

In particolare, la misura è rivolta ai soggetti aventi reddito complessivo annuo non superiore a 55.000 euro (da quadro RN1 della dichiarazione dei redditi) e privi di abitazione principale.
La banca o la società di leasing fa costruire ovvero acquista l'immobile scelto dal contribuente e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo a fronte del versamento di un maxicanone iniziale e canoni periodici. Alla scadenza del contratto il contribuente potrà riscattare l'immobile o meno a fronte di un prezzo prestabilito.

In merito è stata pubblicata sul sito del MEF la Guida "Il leasing immobiliare abitativo" in collaborazione con Assilea.

Agevolazioni

L'agevolazione, applicabile per la stipulazione di contratti di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2020, consiste nella facoltà per l'utilizzatore di detrarre ai fini IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi:
- un importo pari al 19% dei canoni corrisposti nel periodo d'imposta;
- se nel periodo d'imposta si è verificato il riscatto - il 19% del prezzo di riscatto corrisposto.
Se l'utilizzatore ha meno di 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 8.000 per la detrazione dei canoni di leasing e 20.000 per la detrazione del prezzo di riscatto.
Se l'utilizzatore ha almeno 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 4.000 per la detrazione dei canoni di leasing e 10.000 per la detrazione del prezzo di riscatto.
Attenzione che il reddito dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione, non può superare i 55.000 euro.
L'imposta di registro per l'acquisto della prima casa passa dal 2% all'1,5% in caso di leasing abitativo - fatta eccezione per la scelta di un immobile appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9 (immobile di lusso).

Sospensione dei canoni

La legge concede all'utilizzatore dell'immobile la sospensione dal versamento dei canoni - su richiesta esplicita - una volta nel corso della durata del contratto e per non più di un anno al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
La durata del contratto verrà, in tal caso, prorogata per un periodo uguale alla durata della sospensione.  La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Inadempimento

In caso di risoluzione del contratto in oggetto da parte dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita dell'immobile, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.
L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore alla società di leasing.

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