Gennaio 2022
La Legge di Bilancio 2022 prevede, all’art. 1 comma 45, la proroga del credito d’imposta per investimenti in:
- R&S,
- transizione ecologica,
- innovazione tecnologica 4.0 e
- altre attività innovative di cui all’art. 1, comma 198-206 della Legge n. 160/2019.
La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.
Il credito per attività di ricerca e sviluppo verrà riconosciuto:
- fino al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro,
- mentre dal 2023 e fino al 2031 in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.
Il credito per attività di innovazione tecnologica sarà riconosciuto:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- mentre dal 2024 al 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.
Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d’imposta per design e ideazione estetica.
Il credito d’imposta per innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, spetterà:
- fino al periodo d’imposta 2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
- per il 2023, in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;
- per i periodi 2024 e 205, in misura pari al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.
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Crediti |
art. 1, comma 203, Legge n. 160/2019 |
Legge di Bilancio 2021 - Legge n. 178/2020 |
Nuove misure della Legge di Bilancio 2022 |
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Credito d’imposta R&S |
Credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dal 1° gennaio 2021, il credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti fino al 2022, credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dal 2023 al 2031, credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta per innovazione tecnologica |
Credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti fino al 2023, credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dal 2024 al 2025, credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta design e ideazione estetica |
Credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti fino al 2023, credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dal 2024 al 2025, credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica |
Credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti fino al 2022 (per i solari), credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti nel 2023, credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti nel 2024 e 2025, credito d’imposta nella misura del:
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Progetti di ricerca avviati prima del 2022, con costi ammissibili dal 2022
Si ritiene che come per la Legge di Bilancio 2021, sia applicabile il chiarimento fornito dall’Agenzia Entrate nell’interpello n. 323/2021. Ossia la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata, con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 si applicheranno anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2022 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la Legge di Bilancio 2022).
Le spese ammissibili
Gli artt. 2 e 3 del D.M. 26 maggio 2020, stabiliscono che “costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti”, e l’art. 6 del decreto dispone che ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese imputabili, in applicazione dell’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La misura dell’agevolazione
Alle spese sostenute:
- nel 2020, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, si applicano le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2020;
- le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 109 del TUIR;
- così le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2022 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 109 del TUIR (20% nel 2020 e 10% dal 2023 al 2031 per il credito R&S e così via per gli altri crediti).
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Credito d’imposta RS&I&D |
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Legislazione vigente |
Legge di Bilancio 2022 |
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Fino al 2031 |
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% |
Lim. max |
% |
Lim. max |
% |
Lim. max |
% |
Lim. max |
% |
Lim. max |
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Attività |
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R&S |
20 |
4 milioni |
10 |
5 milioni |
10 |
5 milioni |
10 |
5 milioni |
10 |
5 milioni |
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|
Innovazione tecnologica |
10 |
2 milioni |
10 |
2 milioni |
5 |
2 milioni |
5 |
2 milioni |
-- |
-- |
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|
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0 |
15 |
2 milioni |
10 |
4 milioni |
5 |
4 milioni |
5 |
4 milioni |
-- |
-- |
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|
Design e ideazione estetica e attività relative ai software |
10 |
2 milioni |
10 |
2 milioni |
5 |
2 milioni |
5 |
2 milioni |
-- |
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Credito d’imposta RS&I&D anno 2022 |
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Tipologia di attività |
Credito d’imposta |
Lim. max |
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Attività |
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R&S |
20% |
4 milioni |
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Innovazione tecnologica |
10% |
2 milioni |
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Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0 |
15% |
2 milioni |
|
Design e ideazione estetica e attività relative ai software |
10% |
2 milioni |
La disciplina considera dunque l’ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.
