16 Aprile  2014  

Dalla sentenza 52/10/2014 della CTR Emilia Romagna emerge che la rettifica dei ricavi con un accertamento analitico-induttivo deve poggiare su prove forti. Spetta, dunque, al Fisco dimostrare la fondatezza della propria pretesa mediante prove connotate da gravità, precisione e concordanza. Inoltre non basta l’ <<argillometro>> per determinare i maggiori ricavi di un’impresa che opera nel settore della ceramica sulla base delle materie prime utilizzate, qualora il calcolo effettuato dall’ufficio sia viziato da errori metodologici.

La pronuncia trae origine da un accertamento per l’anno di imposta 2004 notificato a una società consolidata, attiva nella produzione di mattonelle in ceramica. L’avviso ha contestato maggiori ricavi con l’ <<argillometro>>. In sostanza, durante una verifica i funzionari dell’ufficio hanno determinato la maggior produzione/vendita di mattonelle e, dunque, maggiori ricavi con riferimento alla quantità di materia prima (argilla) scaricate nel magazzino e trasferite al reparto di produzione.

Nel ricorso in Ctp la società ha lamentato errori metodologici nella ricostruzione dei maggiori ricavi in quanto il calcolo non teneva conto degli scarti di argilla. La commissione di primo grado ha accolto il ricorso. Da un riscontro analitico della contabilità era, infatti, emerso uno scarto di argilla superiore al 50% rispetto a quella lavorata. Anche la Ctr Emilia Romagna da dato ragione al contribuente precisando che l’accertamento pur essendo analitico-induttivo non si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti tali da costituire prove valide a sostegno della rettifica. Secondo i giudici l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare analiticamente la fondatezza e la correttezza dei calcoli effettuati, non ricorrendo a una presunzione astratta sulla base dell’unico dato (scarto di materia prima superiore al 50%) ritenuto eccessivo.

Ultime news

STUDIO MILANO

Via Roald Amundsen n. 5

02.48712973

Contatti