31 luglio 2014
La riforma del diritto societario del 2003 ed in particolare dell'art. 2495 c.c. ha introdotto importanti novità in materia di cancellazione dal registro delle imprese per le società di capitali e di persone.
Rispetto al passato, dove l'estinzione della società presupponeva l'esaurimento necessario di tutti i rapporti giuridici esistenti, con la conseguenza che l'emersione di un debito della società cancellata aveva l'effetto di "ridare vita" al soggetto giuridico non più esistente, dal 01 gennaio 2004 la legge ammette la cancellazione dell'impresa anche in pendenza di rapporti in essere (creditori e debitori).
Tuttavia, l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese non chiude le porte al recupero dei debiti. La stessa Cassazione (sentenza 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013) chiarisce che l'estinzione dell'ente non può comportare anche l'estinzione dei diritti dei terzi, anzi quest'ultimi conservano le medesime garanzie che avevano quando la società era in vita.
La cancellazione determina un fenomeno di tipo successorio, ovvero la società si estingue sul piano giuridico ma le obbligazioni societarie si trasferiscono ai soci con una diversa responsabilità a seconda che il credito fosse vantato nei confronti di società di capitali (nel limite di quanto riscossa a seguito della liquidazione ) o di società di persone (responsabilità illimitata con eccezione per i soci accomandanti).
L'amministrazione finanziaria dispone, rispetto ai creditori ordinari, di uno strumento in più, ovvero l'articolo 36, comma 3, del DPR 602/1973 dove si enuncia che il socio risponde dei debiti tributari (solo per l'IRES - no IVA e IRAP) se e nella misura in cui abbia ricevuto denaro e beni nel corso dei due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione oltre che durante la liquidazione stessa.
Spetterà all'amministrazione finanziaria individuare nel proprio atto quale disposizione intende applicare ovvero se stia agendo ai sensi dell'art. 2495 c.c. oppure dell'art. 36 DPR.602/1973 e motivare la sussitenza dei presupposti che leggitimano l'operato, pena la sussistenza di un vizio motivazionale insanabile che la parte potrà far valere in contenzioso.
Un aspetto particolare riguarda la responsabilità del liquidatore.
L'art. 2495 c.c. enuncia che i creditori possono far valere i loro crediti anche nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da un comportamento colposo o doloso di quest'ultimi.
Trattasi di responsabilità extracontrattuale e ogni tributo (e non solo l'IRES) potrà essere preteso nei confronti del liquidatore se l'amministrazione finanziaria darà prova della sussitenza del presupposto che legittima l'azione, indicandone i motivi per cui ritine si possano configurare delle responsabilità non essendo sufficiente il mero richiamo alle disposizione di legge.
Inoltre, la responsabilità dei liquidatori ex art. 36 DPR 602/1973 opera al ricorrere di specifici presupporti che devono sussitere congiuntamente:
- il debito deve riguardare l'IRES;
- deve non aver soddisfatto il debito fiscale nonostante vi fossero attività per farvi fronte
- tali attività devono essere state distratte o utilizzate per finalità diverse dal pagamento delle imposte.
