È nullo l’accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo ufficio, se nella delega non è espressamente indicato il nome del delegato. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 25017 depositata ieri.

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un accertamento notificato dall’agenzia delle Entrate, rilevando tra i diversi motivi il vizio di sottoscrizione. Più precisamente, l’atto era stato firmato da un soggetto che non aveva la qualifica richiesta dalla norma e senza l’annotazione della delega ricevuta. La Ctr, confermando la decisione di prime cure, rigettava l’eccezione, rilevando che in tema di atti amministrativi vige il principio generale di delegabilità di singole funzioni e pertanto doveva considerarsi legittima la sottoscrizione del capo team. In ogni caso, secondo il giudice di appello, in ambito tributario trova applicazione il principio di conservazione dell’atto (ex articolo 21 octies, comma 2 della legge 241/90) secondo cui il contenuto non «avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
Il contribuente ricorreva allora per Cassazione che, in accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato che secondo l’articolo 42 del Dpr 600/73, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, eccetera), il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. A tal fine, quindi, non è sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega (nella specie “capo team”), poiché sono necessarie le generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica. Da ciò consegue che sono illegittime le deleghe impersonali prive di indicazione nominativa del soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.
I giudici di legittimità si sono soffermati poi sull’eventuale applicabilità della norma amministrativa di cui alla legge 241/90 al diritto tributario, secondo la quale non è annullabile il provvedimento il cui contenuto «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
Sul punto hanno precisato che in ambito tributario, diversamente da quello amministrativo, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Va così escluso che l’illegittimità sia irrilevante, tanto più con riferimento a un atto di accertamento firmato da un funzionario privo della necessaria qualifica, poiché a ciò potrebbe discendere l’assenza della necessaria capacità tecnica.
La pronuncia conferma così il recente orientamento (Cassazione, 22803/2015) sull’importanza della correttezza della delega conferita per la sottoscrizione dell’accertamento. Al riguardo va segnalato che non di rado l’eccezione sollevata in tal senso dal ricorrente è trascurata dai giudici di merito, nonostante si tratti di una verifica necessaria poiché potrebbe determinare la nullità dell’atto a prescindere dalla fondatezza della pretesa (Cassazione 24492/2015). Occorre tuttavia ribadire, sebbene nella decisione non sia ricordato, che tale nullità non può essere rilevata d’ufficio e pertanto il contribuente deve sollevare l’eccezione fin dal primo grado di giudizio.


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