23 luglio 2014
Lo scopo della normativa sulle società non operative (Legge 724/1994 e successive modifiche) è quello di penalizzare le società che risultano meri contenitori di beni, non utilizzati per l'attività economica ma, in genere, concessi in godimento a soci e familiari, attraverso l'individuazione di un reddito minimo e di un IRES maggiorata oltre ad una forte penalizzazione anche in ambito IVA.
Tuttavia, la disciplina delle società non operative prevede che, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei proventi, del reddito o del volume d'affari "minimo" presunto dalla norma, la società interessata possa richiedere la disapplicazione delle relative conseguenze presentando istanza di interpello disapplicativo.
Il termine per presentare l'istanza di interpello è il novantesimo giorno anteriore alla scadenza di presentazione di Unico, ovvero il relativo termine è decorso il 02 luglio scorso.
In un primo tempo l'Agenzia delle Entrate (circolari 5/E/2007 e 7/E/2009) ha sposato una tesi molto rigida, sostenendo che in assenza di presentazione dell'istanza, il ricorso è innamissibile. Tale tesi è stata osteggia in dottrina perchè ritenuta difficilmente sostenibile sul piano giuridico (la norma indica che l'interessato "può" e non "deve" presentare l'istanza).
Successivamente con la circolare 32/2010 l'Agenzia delle Entrate ha ripiegato su una sanzione amministrativa qualora venga rilevata, in fase di accertamento, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina.
Ora, con la sentenza n.16183 del 15 luglio 2014 la Corte di Cassazione ha finalmente stabilito che la mancata presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo non impedisce al contribuente di fornire, in giudizio, la prova contraria.
