Milano, 18 settembre 2017
La recente circolare dell’Ispettorato del Lavoro (circ. 9.08.2017, n. 5) ha fornito importanti chiarimenti riguardo al regime sanzionatorio in materia di lavoro occasionale, così come tipizzato nel Libretto di famiglia e nei Contratti di prestazioni occasionali.
La circolare dell’INL n. 5/2017 esordisce ricordando le 2 recenti tipologie contrattuali che legiferano il lavoro occasionale, ossia:
• il Libretto di Famiglia: utilizzato dalle persone fisiche private, per remunerare i piccoli lavori domestici e, al termine della prestazione e comunque non oltre il giorno 3 del mese successivo alla prestazione, l’utilizzatore comunica tutti i dati e le informazioni della prestazione e la comunicazione è inviata anche al prestatore, che sarà pagato entro il 15 del mese successivo;
• il Contratto di prestazione occasionale: utilizzato da Amministrazioni Pubbliche, imprese agricole e dalla categoria residuale “altri utilizzatori” che comprende tutti gli altri soggetti non privati, ossia nell'esercizio della propria attività di impresa o professione e deve essere attivato almeno 60 minuti prima della prestazione, comunicando attraverso la piattaforma INPS tutti i dati e le informazioni necessarie.
Se la prestazione non ha luogo deve esser fatta revoca entro le ore 24 del 3°giorno successivo a quello previsto per la prestazione.
Per lavoro occasionale si intende l’attività lavorativa che dà luogo annualmente a compensi non superiori a:
• 5.000 euro per ciascun prestatore (con riferimento alla totalità degli utilizzatori);
• 5.000 euro per ciascun utilizzatore (con riferimento alla totalità dei prestatori);
• 2.500 euro per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Prestazioni che comunque non possono superare le 280 ore nell'arco dell’anno civile. Il superamento di uno di questi 2 limiti comporta la trasformazione in lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.
Le prestazioni di lavoro occasionale non possono essere attivate nelle seguenti ipotesi:
• per prestatori coi quali l’utilizzatore abbia un rapporto di lavoro subordinato o co.co.co o che l’abbia cessato da meno di 6 mesi. La violazione di questo divieto integra un difetto genetico, perciò la trasformazione in lavoro a tempo pieno e indeterminato opera ex tunc, ovviamente ove sia accertata la natura subordinata;
• da utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato alle dipendenze;
• da imprese agricole (salvo che non si avvalgano di pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito);
• da utilizzatori che siano nel settore edilizia, lapideo, delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito di appalti di opere o servizi.
Per le violazioni, invece, degli altri punti (eccetto il primo) sopra citati, nonché la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per cui si accerta la violazione. Se non viene effettuata la comunicazione preventiva o si revoca la comunicazione, ma la prestazione viene svolta, la mera registrazione del lavoratore sul portale dell’INPS non è sufficiente e può integrare la fattispecie di “lavoratori in nero”. In altre parole se, per esempio, si sono effettuate una pluralità di comunicazioni di prestazioni effettuate e ne manca soltanto una, è ragionevole ritenere che si tratti di una dimenticanza, perciò sanzionabile solo con la sanzione da 500 a 2.500 euro;; viceversa, se la prestazione non è possibile perché si sono superati i limiti economico-temporali o la prestazione non può considerarsi occasionale, si applica la maxisanzione per lavoro “nero”.
