16 Febbraio 2015
La Voluntary Disclosure consente entro la data del 30 settembre 2015 la regolarizzazione di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (anche indirettamente o per interposta persona), di tutti i redditi che sono serviti per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività (inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione di cui all'art.12, co, 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78), nonchè dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; di tutte le violazioni dichiarative (mod. RW) in materie di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014.
La legge prevede un’autodenuncia da parte del contribuente che ha occultato (e quindi evaso) somme di denaro o beni sia all’estero che in Italia, che dovrà pagare tutte le tasse e sanzioni ridotte ma avrà in cambio la depenalizzazione di alcuni reati fiscali, a partire proprio dall’autoriciclaggio. Per tutti gli altri invece, ovvero chi continuerà ad occultare capitali, se scoperto non solo dovrà pagare gli arretrati e le pene pecuniarie, ma sarà anche perseguito per autoriciclaggio.
Per aderire alla voluntary sia per i capitali detenuti illegalmente in Italia che per quelli detenuti all’estero, il contribuente deve ‘presentare un’apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazionì riguardo a tutto l’occultato per il quale “alla data di presentazione della domanda non sono scaduti i termini per l’accertamento”. Colui che aderisce alla voluntary dovrà quindi pagare “le somme dovute, ovvero le somme dovute in base all’accertamento, in un’unica soluzione entro il 15esimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione” oppure in tre rate mensili di uguale importo. Se salterà anche solo una delle tre rate, la procedura di voluntary decadrà. Oltre alle tasse dovute, il contribuente deve pagare le sanzioni, ma stabilite al minimo edittale, ridotto di un quarto. Se il contribuente non paga, la collaborazione volontaria non si perfeziona. La procedura di collaborazione volontaria (sia per il “nero” in Italia che per quello dall’estero) può essere attivata (per le omissioni entro il 30 settembre 2014) fino al 30 settembre 2015.
Chi nell’ambito della voluntary disclosure fornisce dati falsi, in tutto o in parte, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Anche chi detiene capitali in “nero” in Italia può aderire al ravvedimento operoso, ovvero alla “voluntary disclosure” con un procedimento ad hoc, in tutto uguale a quello previsto per il rientro dei capitali dall’estero. Questi contribuenti “possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014″.
Lo Studio rimane a disposizione per seguire i clienti interessati a voler usufruire di tale strumento, sia nella fase iniziale di studio della singola pratica, sia nella fase di formalizzazione della regolarizzazione con il fisco italiano.
