08 Maggio 2014

Il funzionamento del nuovo redditometro, descritto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare nr. 24/E del 31.07 2013, ha chiarito che la determinazione sintetica del reddito avviene sulla base di due tipologie di presunzioni relative:

  • la presunzione che tutto quanto è stato speso nel periodo di imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo;
  • la presunzione basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Ai fini della rilevazione del reddito presunto sono state individuate con il D.M. 24.12.2012 le seguenti spese, suddivise in:

  • spese certe: trattasi di spese tracciate, e come tali oggettivamente riscontrabili dal fisco. E’ certa sia la loro presenza sia la loro quantificazione attribuibile al contribuente:
  • spese per elementi certi: traggono origine da informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria e comunque a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi risulta certa la presenza di dette spese mentre la relativa quantificazione attribuibile al contribuente è solo una congettura. Il loro ammontare viene determinato attraverso l’applicazione di valori medi rilevati dai dati Istat o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento.
  • spese Istat: sono le spese per beni e servizi di uso comune di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie. Non è certa né la loro presenza né la relativa quantificazione.

La C.M. 24/E/2013 chiarisce inoltre che:

  • la selezione del contribuente sottoposto al redditometro avviene considerando il concetto di famiglia fiscale;
  • la selezione dei contribuenti avverrà tenendo conto dei fatti e situazioni certe.

Un volta che l’Amministrazione finanziaria ha accertato che il contribuente è un potenziale evasore fiscale si apre una prima fase di contradditorio, obbligatorio ex lege, nella quale vengono prese in considerazione le spese certe, le spese per elementi certi, le spese per investimenti e il risparmio che è stato attribuito al cliente.
Il Garante della Prvacy, con il parere del 21.11.2013 n.2765110 mette in luce alcune criticità relative al nuovo accertamento sintetico in particolar modo in merito al concetto di famiglia fiscale chiedendo la necessità di fare chiarezza sul disallineamento tra famiglia fiscale e famiglia anagrafica; sull’utilizzo delle cosiddette spese Istat, che possono fornire risulta fuorvianti e che pertanto non rispecchiano il reddito reale del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 11.3.2014 n.6/E, preso atto delle problematiche evidenziate dal Garante, indica le seguenti soluzioni:
in merito alla differenza tra il concetto di famiglia fiscale e famiglia anagrafica verranno effettuati specifici controlli attraverso l’Anagrafe comunale e sarà data la possibilità al contribuente, durante il contradditorio, di fornire i dovuti chiarimenti in merito;
le spese medie Istat verranno utilizzate solo ed esclusivamente per il calcolo correlato ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni immobili e beni mobili registrati. Esempio le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, per l’acqua e il condominio o le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli;
in merito al fitto figurativo, tale spesa verrà attribuita al contribuente solo dopo la fase di selezione iniziale.
In fine, la circolare esorta gli Uffici ad effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, laddove i valori a disposizione dell’Agenza delle Entrate relativi al contribuente monitorato risultano palesemente non coerenti con il relativo quadro informativo complessivo.

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