Giugno 2021
A seguito della Dir. CEE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE (recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83), dal 1° luglio 2021, vi saranno le seguenti novità in tema di vendite a distanza:
- con effetto 1° luglio 2021, viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”. Tali vendite sono state definite quali cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì, delle seguenti condizioni:
- la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
- i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto; - in via generale, a decorrere dal 1° luglio 2021, le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza, per le quali sono previste determinate soglie; ne consegue che vi sarà l’eliminazione delle soglie che variano da euro 35.000 a euro 100.000);
- fino alla soglia annua di vendite totali pari a euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA), si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione, indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, ovvero è stata superata nell’anno precedente, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo, basato sul luogo di destino dei beni;
- i cedenti soggetti passivi IVA potranno, comunque, optare per il l’OSS (One Stop Shop - che sostituisce l’attuale MOSS, utilizzato per il commercio elettronico diretto). In tale caso, il cedente applicherà, ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi, le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni;
Il limite di euro 10.000 va considerato come valore complessivo delle vendite a privati consumatori della UE (quindi, il limite di euro 10.000 non va considerato per singolo Paese della UE). Sul punto risulta necessario un chiarimento ministeriale, in considerazione del fatto che, entrando la norma in vigore in corso d’anno (1° luglio 2021), dovrà essere chiarito se vale sempre il superamento di 10.000 euro dell’anno precedente ed eventualmente come vada considerato il superamento in corso d’anno dei citati euro 10.000.
Si evidenzia che il D.Lgs. n. 83/2021 ha previsto che i soggetti passivi che accedono al regime OSS-UE sono esonerati dagli obblighi:
- di emettere le fatture;
- della tenuta dei registri IVA;
- della presentazione della dichiarazione IVA annuale (dovendo solo presentare apposita dichiarazione trimestrale e conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate, fino al termine del decimo anno successivo, nonché esibire tale documentazione a richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità dei Paesi del consumo).
In relazione alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del regime in altro Stato membro sono dispensati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri.
Il D.Lgs. n. 83/2021 ha introdotto il nuovo art. 2-bis nel D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, al fine di assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA sul commercio elettronico, i soggetti passivi i quali, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (ad esempio, marketplace), facilitano le vendite a distanza intracomunitarie dei beni, di cui all’art. 38-bis, commi 1 e 3 , del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro da parte di soggetti non stabiliti nella UE (quindi, extra-UE), siano considerati soggetti che acquistano e cedono detti beni (in tale caso, è stato previsto che le forniture B2B, se territorialmente rilevanti all’interno dell’UE, siano esenti da IVA, fermo restando il diritto del fornitore sottostante a detrarre l’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione dei beni ceduti; per tali operazioni, tuttavia, gli Stati non hanno la possibilità di prevedere l’esonero dall’obbligo di fatturazione, diversamente da quanto previsto in generale per le prestazioni esenti); analoga disposizione è prevista per le vendite a distanza di beni, di cui all’art. 38-bis, commi 2 e 3 , del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, importati da territori terzi o Paesi terzi nell’Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Si ricorda, poi, che, dal 1° aprile 2021, è possibile pre-registrarsi nel sito dell’Agenzia delle entrate all’OSS ovvero IOSS (ancorché manchino ancora tutti gli aspetti operativi, cui dovrà dare opportuno riscontro l’Agenzia delle entrate). Sul punto l’Agenzia delle entrate, nella scheda informativa, riporta unicamente che il regime IOSS “include le cessioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR”, spediti/trasportati da un territorio terzo o da un Paese terzo al momento della cessione. In particolare, la cessione riguarda:
- i beni che vengono trasportati o spediti da o per conto del fornitore, anche se il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni da un Paese terzo o un territorio terzo, a un acquirente o a qualsiasi altra persona ammissibile in uno Stato membro;
- i beni che non sono sottoposti ad accise armonizzate UE (in genere, prodotti alcolici o del tabacco, ai sensi dell’art. 2, par. 3, della direttiva IVA).
