09 gennaio 2015
La Legge di stabilità ha esteso a nuove fattispecie il meccanismo del reverse charge integrando l'art. 17, comme 6 del DPR 632/1972 alle seguenti operazioni riguardanti:
a) il settore edile;
b) il settore energetico;
c) la grande distribuzione organizzata.
Il nuovo meccanismo è applicabile a far data dal 01 gennaio 2015 eccezion fatta per le forniture nei confronti della grande distribuzione organizzata dove la partenza è posticipata all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del Consiglio europeo.
Per quanto riguarda il settore edilizio le novità interessano le operazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazioni di impianti e di completamento relativi ad edifici (nuova lettera a-ter dell'art. 17, comme 6 DPR 633/72); queste operazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.
Dal punto di vista soggettivo la norma non contempla limitazione circa i destinatari della prestazione, non è necessario che il destinatario della prestazione eserciti un'attività nel settore edile.
Dal punto di vista oggettivo non vi è alcuna limitazione circa il rapporto giuridico mediante la quale la prestazione è eseguita, non necessariamente nell'ambito di un subappalto ma anche in virtù di un contratto autonomo.
Per quanto concerne il settore energetico la novità interessano le operazioni dei traferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, trasferimenti di certificati relativi ai gas e all'energia elettrica, cessione di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori.
