28 aprile 2016
ll Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 21.3.2016 ha approvato il nuovo Modello Iva TR, che va utilizzato per la richiesta a rimborso o in compensazione del credito Iva trimestrale, a partire dal credito maturato nel primo trimestre 2016.
Il nuovo modello TR sostituisce quello precedente, che era stato approvato con ilProvvedimento del 20 marzo 2015 al fine di adeguare la struttura ed il contenuto del modello stesso alle novità Iva in vigore dal 2016, in particolare quelle relative alla nuova aliquota Iva del 5% applicabile alle prestazioni sociosanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali (legge 208/2015, legge di Stabilità per il 2016 ) e alle nuove percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi, rispettivamente elevate al 7,65% e al 7,95% (Dm 26.1.2016).
I contribuenti Iva interessati, qualora sussistano gli specifici requisiti, possono recuperare il credito Iva trimestrale (o infrannuale) per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno alternativamente presentando la richiesta di rimborso, in tutto o in parte, con il Modello Iva TR del credito Iva trimestrale o utilizzando in compensazione (anche parzialmente) il credito trimestrale nel Mod. F24. La richiesta relativa al quarto trimestre può essere effettuata solo in sede di dichiarazione Iva annuale.
La domanda di rimborso o utilizzo in compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.
Come già si è fatto cenno il nuovo Modello Iva TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso/utilizzo in compensazione relative al primo trimestre 2016, è stato adeguato in particolare a seguito delle novità introdotte nella disciplina Iva dalla legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015 ) e dal Dm 26.1.2016 (nuovi righi dei quadri TA e TB):
•cooperative sociali: l'art. 1, co. 960-963, legge 208/2015 ha introdotto la Parte II-bis allaTabella A allegata al Dpr 633/1972, secondo cui tra i beni ed i servizi soggetti all'aliquota Iva del 5% rientrano «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, comma 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». Si tratta delle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati; tale novità è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dall'1.1.2016;
•prodotti lattiero-caseari e animali delle specie bovina e suina: il Dm 26.1.2016 ha elevato, con effetto dall'1.1.2016, le percentuali di compensazione di cui all'art. 34, Dpr 26.10.1972, n. 633, applicabili alle cessioni di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario compresi nel n. 9),Tabella A, Parte Prima, allegata al Dpr 633/1972 e di animali vivi della specie bovina e suina compresi nel n. 2) della stessa Tabella . In particolare, per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi gli animali del genere bufalo) la percentuale di compensazione è del 7,65% e per gli animali vivi della specie suina è del 7,95%.
Inoltre nel quadro TD è stato inserito un nuovo campo da utilizzare per indicare il credito Iva richiesto dalla società controllante nell'ambito dell'Iva di gruppo e modifiche sono state apportate anche al Frontespizio del modello.
