16 Ottobre 2014
A far data dal 01 gennaio 2015 entreranno in vigore le modifiche alla disciplina IVA relative al commercio elettronico diretto e sarà operativo il mini sportello unico (c.d. "MOSS").
Il commercio elettronico diretto ricomprende operazioni che hanno ad oggetto la cessione di beni e servizi attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per concludere la transazione e per scaricare telematicamente il prodotto acquistato nella forma di file digitale.
Tra i servizi effettuati con mezzi elettronici, meglio descritti nell'allegato I del Regolamento UE n. 282/2011, vi sono:
a) fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software e loro aggiornamenti;
b) servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete, quali sito o pagina web;
c) concessioni, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su sito Internet;
d) offerte fortettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato.
Trattamento IVA dal 2015
La territorialità IVA dei servizi elettronici resi nei confronti di privati domiciliati in Italia o ivi residenti, è ancorata esclusivamente al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo (UE o extra-UE). Tali novità interessano anche i servizi di telecomuunicazione e di teleradiodiffusione.
A seguito delle modifiche sopra accennate sono stati introdotti 2 specifici regimi speciali denominati "Mini sportello unico" ovvero "Mini One Stop Shop", c.d. "MOSS", applicabili dai soggetti passivi per assolvere l'IVA sui servizi e-commerce resi a privati, che permettono ai soggetti passivi di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite portale web) evitando cosi di doversi identificare in ogni Stato UE di consumo dei servizi.
In particolare, il soggetto passivo, previa registrazione in uno Stato UE di identificazione, dovrà trasmettere le dichiarazioni IVA trimestrali realtive ai servizi resi a soggetti privati in altri Stati UE entro il 20 del mese successivo al trimestre, anche in assenza di operazioni, e versare l'IVA dovuta allo Stato UE di identificazione. Quest'ultimo provvederà ad inviare le dichiarazioni e l'IVA incassata ai rispettivi Stati UE di consumo.
La criticità si riscontra negli adempimenti documentali, ossia nell'obbligo di fatturare applicando il regime previsto nello Stato Ue di consumo del servizio, pertanto si devono conoscere le norme di ciascuno Stato Ue in cui si prestano i suddetti servizi.
