05 febbraio 2015
La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo meccanismo nella norma IVA (con il nuovo art. 17-ter del DPR 633/1972) che prevede che le Pubbliche Amministrazioni, per evitare che il fornitore si possa appropriare dell'Iva senza versarla, versino direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro da parte dei fornitori, per quanto riguarda gli acquisti di beni o di servizi la cui data fattura sia successiva al 31 dicembre 2014, per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data.
In particolare i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni nelle fatture soggette al meccanismo dello split payment devono indicare l'annotazione "scissione dei pagamenti". Tali fatture, la cui IVA non verrà incassata e non finirà nel computo della liquidazione periodica, sono comunque da annotare nel registro IVA vendite.
Non rientrano nel meccasismo dello split payment le operazioni in cui la pubblica amministrazione si configura come debitore d'imposta ai fini IVA (reverse charge), nonchè le prestazioni di servizi in cui l'ente pubblico, in qualità di sostituto d'imposta, effettua ritenute alla fonte (es.fatture dei professionisti).
Inoltre i fornitori in questione (soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle PA ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972) rientrano nei casi di erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria (art.38-bis, comma 10 DPR 633/1972), a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre 2015.
Attenzione che il rimborso prioritario non può comunque eccedere l'ammontare dell'IVA applicata in rivalsa nelle operazioni in questione effettuate nel periodo in cui si è formata l'eccedenza d'imposta detraibile di cui viene richiesto il rimborso.
Su questa misura è atteso il parere della Commissione Europea.
