09 marzo 2016
Importante sentenza della Suprema corte n. 22803/2015 che ha finalmente chiarito che la delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo ufficio è legittima se viene indicato il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento (es. carenza di personale, assenza per malattia o vacanza ecc.) e il termine di validità del provvedimento.
L'eventuale vizio va sollevato nel ricorso introduttivo ed il ricorrente dovrà quindi eccepire che la mancata allegazione delle delega ha reso impossibile ogni riscontro sulla validità della sottoscrizione dell'atto.
La Cassazione con la sentenza 24492/2015 ha precisato che l'eccezione del ricorrente non può ritenersi "formare ed irrilevante". Occorrerà pertanto insistere affinchè il giudice richieda la prova documentale della delega e una volta prodotta verificare che riporti gli elementi minimi previsti per legge e secondo l'interpretazione data dalla Cassazione.
Se la delega prodotta non è sottoscritta o non è idonea al conferimento dell'incarico di sottoscrizione l'atto è nullo. Non è sufficiente la mera stampa del nome del dirigente ma occorre che vi sia la firma autografa in calce all'atto.
