14 Maggio 2014

L’art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 6.3.2014, n. 16 (cd. decreto «salva Roma ter») ha differito il termine di pagamento al 31.3.2014, mentre la relativa legge di conversione (L. 2.5.2014, n. 68) ha ulteriormente prorogato detto termine al 31.5.2014.

L’art. 1, co. 618-624, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha concesso la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo affidate dagli enti creditori (es. Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, ecc.) all’agente della riscossione entro il 31.10.2013.

Originariamente la norma prevedeva che, se il contribuente avesse voluto aderire alla definizione agevolata, avrebbe dovuto effettuare il pagamento:

  • delle somme originariamente iscritte a ruolo,
  • delle sanzioni,
  • dell’aggio di riscossione (art. 17, D.Lgs. 13.4.1999, n. 112),
  • delle eventuali spese per l’attivazione, da parte dell’ente di riscossione, di procedure esecutive o cautelari, senza pagare interessi (il beneficio, di fatto, consiste proprio nell’esclusione degli interessi dal debito maturato), in unica soluzione entro il 28.2.2014 (co. 620)

Gli interessi, che non sono da pagare in caso di adesione alla definizione agevolata, sono;
• sia quelli per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 602/1973), ossia quelli maturati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla consegna, all’agente della riscossione, dei ruoli nei quali sono iscritte le imposte accertate (l’azzeramento degli interessi riguarda, quindi, solo quelli relativi ad entrate tributarie dello Stato e non anche, ad esempio, le maggiorazioni del 10% previste dall’art. 27, co. 6, L. 689/1981 conseguenti all’irrogazione, da parte degli organi accertatori dei Comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al Codice della strada);
• sia quelli di mora (art. 30, D.P.R. 602/1973), che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Si ricorda che né l’ente impositore né l’agente della riscossione hanno l’obbligo di inviare al debitore una comunicazione con la quale lo si avvisa dell’opportunità. Equitalia, comunque, ha programmato di contattare i contribuenti che vantano crediti verso la pubblica Amministrazione, la quale – prima di procedere al pagamento – verificherà la presenza di eventuali debiti statali superiori a 10.000 euro (art. 48-bis, D.P.R. 602/1973).
I primi chiarimenti sono giunti con la Circolare Equitalia 20.1.2014, n. 37 e con il Comunicato stampa Equitalia 7.5.2014.

1. AMBITO OGGETTIVO
Possono essere definiti i ruoli emessi da «uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni» affidati all’agente della riscossione fino al 31.10.2013 (co. 618), a prescindere dalla natura del debito; quindi, oltre ai debiti di natura tributaria, possono essere definiti anche debiti di altra natura, come sanzioni per infrazioni al Codice della strada, canoni, risarcimenti, bollo auto, ecc.
Per «uffici statali» s’intendono gli uffici dell’Amministrazione statale «in senso stretto» (in pratica, i Ministeri, le Prefetture e le Commissioni tributarie; cfr. Comunicato Agenzia Entrate 28.2.2003), mentre per «agenzie fiscali» s’intendono le Agenzie delle Entrate, del Territorio (oggi accorpata all’Agenzia delle Entrate), delle Dogane, dei Monopoli e del Demanio.
Alcuni esempi di ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi alla riscossione di tributi:
• a seguito di controllo meccanizzato e di controllo formale, rispettivamente previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973;
• in pendenza di giudizio di un atto impugnato, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 602/1973 e dell’art. 68, D.Lgs. 546/1992.
Nel concetto di «ruoli» rientrano anche gli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122) emessi dalle Agenzie fiscali ed affidati in riscossione fino al 31.10.2013 (co. 624).
Si deve evidenziare che la data di consegna del ruolo non risulta né sulla cartella di pagamento né consultando l’estratto dei ruoli dal portale web di Equitalia. Diventa, pertanto, opportuno verificare la data di consegna direttamente presso l’agente della riscossione.
Ad ogni modo, preme segnalare che – ancorché l’art. 4, D.M. 3.9.1999, n. 321 stabilisca che per i ruoli trasmessi tra il giorno 16 e la fine del mese la consegna s’intende effettuata al giorno 10 del mese successivo – i ruoli trasmessi tra il 16 e il 31.10.2013 sono definibili, ancorché s’intendano consegnati entro il 10.11.2013 (R.M. 19.10.2005, n. 150/E e C.M. 28.4.2003, n. 22/E, par. 9.1, diffuse in relazione alla precedente «rottamazione» delle cartelle disposta dall’art. 12, L. 27.12.2002, n. 289).
Per espressa previsione di legge (co. 619, art. 1, L. 147/2013), la definizione agevolata non è ammessa relativamente:
• alle somme dovute a seguito di condanna della Corte dei Conti;
• ai ruoli emessi da istituti previdenziali ed assistenziali (es. Inps e Inail) per la riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi;
• alle riscossioni attuate mediante ingiunzione fiscale, ossia senza il tramite dell’agente della riscossione (si veda l’elenco completo degli enti, i cui ruoli sono definibili, sul sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è ammessa anche in presenza di rateazioni o di sospensioni giudiziali.

2. VERSAMENTO e RISCOSSIONE
Il pagamento delle somme definite va effettuato presso gli uffici di Equitalia ovvero negli uffici postali, utilizzando per ogni cartella o avviso che s’intende definire il c.c.p. Mod. F35 ed indicando, nel campo «eseguito da», la dicitura «DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014».
Nel caso in cui fosse in corso un piano di rateazione del ruolo, il pagamento potrà avvenire solo presso l’agente della riscossione (per individuare gli interessi di dilazione), che procederà a rimodulare il piano di rateazione (concesso ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 602/1973) senza considerare le somme versate in definizione e gli interessi non più dovuti sul ruolo definito.
Al fine di consentire il versamento delle somme, la norma prevedeva che la riscossione sarebbe rimasta sospesa fino al 15.3.2014 (co. 623). L’art. 2, co. 1, D.L. 16/2014 differisce il blocco delle azioni esecutive al 15.6.2014.
Per il corrispondente periodo di tempo sono sospesi i termini di prescrizione.

 

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