10 novembre 2014
L'art. 20 del decreto "semplificazioni" prevede che, a far data dal 01 gennaio 2015, la comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Una volta ottenuta la ricevuta l'esportatore abituale, per poter beneficiare della non applicabilità dell'IVA, invierà al fornitore copia della stessa e copia della lettera d'intendo.

Il fornitore dovrà quindi emettere la fattura senza addebito dell'IVA solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti. Tale controllo, che consiste nel riscontro telematico dell'avvenuta comunicazioni alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento, avverrà accedendo al proprio cassetto fiscale oppure attraverso nuove procedure che saranno predisposte da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Gli stessi documenti dovranno essere presentati in dogana per le importazioni. Il decreto prevede inoltre che, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, così da dispensare l'esportatore abituale dalla consegna della documentazione cartacea. 
Le suddette operazioni verranno separatamente indicate in un nuovo rigo della dichiarazione IVA al fine di poter permettere l'incrocio dei dati.
Dal punto di vista sanzionatorio è previsto che il fornitore non possa emettere la fattura prima di aver ricevuto dal cliente la dichiarazione d'intento con la ricevuta di trasmissione e di aver riscontrato la sua presentazione alle Entrate. In caso di violazione è prevista una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non applicata oltre al pagamento del tributo.

 

 

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