04 novembre 2016
Il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016, denominato semplicemente “decreto fiscale”, introduce una serie di novità di non poco interesse.
L'articolo 1 prevede, innanzitutto, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con loro cancellazione dal Registro delle imprese entro il primo luglio 2017. Stabilisce addirittura la norma che tali società “sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione”.
L'attività di riscossione verrà, quindi, attribuita non più ad un soggetto di diritto privato, ma bensì ad un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza direttamente del Ministro dell'economia e delle finanze.
Premettendo che il nuovo ente subentrerà nelle posizioni attive e passive di Equitalia a titolo universale, viene espressamente disposto che “per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni”, ossia.
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Art. 11, comma 2, D. Lgs. 546/92 |
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. |
