05/06/2014
Il nuovo emendamento inserito in sede di conversione del decreto Irpef (DL 66/2014 in corso di approvazione) prevede, per coloro che sono decaduti da dilazioni dell'agente della riscossione alla data del 22 giugno 2013, la possibilità di presentare una stanza entro la fine del mese di luglio prossimo per chiedere una nuova rateizzazione fino a 72 mensilità, non prorogabile.
La disciplina previgente disponeva che il mancato pagamento di due rate consecutive comportava la decadenza del piano di rateizzazione. Successivamente, il "decreto del fare" ha previsto che la decadenza dalla rateizzazione si verifica solo con il mancato pagamento di complessive otto rate, anche non consecutive.
Tale emendamento offre, ai contribuenti che sono decaduti da dilazioni dell'agente della riscossione alla data del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), la possibilità di fare richiesta di un nuovo piano di rateizzazione entro la fine di luglio. Tale dilazione, a differenza di quelle ordinarie, non è mai prorogabile, non può superare 72 mensilità e comporta la decadenza per il mancato pagamento di solo due rate, anche non consecutive.
Da ciò si evince la preclusione ad alcune opportunità previste per le dilazioni ordinarie, ovvero:
1. non è ammessa la maxi rateizzazione fino a 120 rate;
2. non è prevista la proroga per un ulteriore periodo di tempo;
3. non vale la condizione di decadenza di otto rate ma quella, molto più restrittiva, delle due rate anche non consecutive.
L'esistenza di procedimenti esecutivi in corso, non dovrebbe essere di ostacolo alla concessione del beneficio, dando la possibilità al contribuente di fermare i pignoramenti in corso presentando la nuova domanda di rateizzazione in esame.
