Settembre 2020
Il credito d'imposta sulle commissioni moneta elettronica
A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell'anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 euro.
Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è pari al:
- 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
- relative a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Sono gli operatori finanziari che forniscono in Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito, prepagate), a determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta e a trasmettere all’Agenzia Entrate tutti i dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.
In particolare i soggetti prestatori di servizi di pagamento, che operano in Italia, anche se privi di stabile organizzazione, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, a comunicare tramite il sistema di interscambio:
Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione con modello F24 (tramite i canali Entratel/Fisconline), a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
La prima trasmissione dati effettuata dai gestori di moneta elettronica scadeva il 20 agosto (per il mese di luglio), quindi la prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di settembre.
La comunicazione inviata all’Agenzia Entrate da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante altre modalità.
Infatti i soggetti prestatori di servizi di pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione al Sistema di Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.
La comunicazione contiene:
Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.
Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, indicando:
Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto esaurimento del credito stesso.
Settembre 2020
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 203, S.O. n. 30, del 14 agosto 2020, è entrato in vigore il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come decreto di “Agosto”, che contiene misure aggiuntive per il rilancio dell’economia a seguito della crisi causata dal Covid-19.
Giugno 2020
All’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. La norma dispone, in particolare, che alle imprese e professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo, aprile e maggio effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020.
Maggio 2020
L’art. 119 del decreto “rilancio” prevede l’incremento al 110% dell’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione d impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo
© Copyright 2014 STUDIO DOTT. PIERANGELO GRASSI - P.iva 12687720156
All rights reserved - Privacy policy - Gestione cookies - Credits